Archivio
Indennità per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall’esercitare la loro attività lucrativa
Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:
• Ipertensione arteriosa
• Malattie cardiovascolari
• Malattie croniche delle vie respiratorie
• Diabete
• Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
• Cancro
• Obesità
Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l’attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l’attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all’indennità se:
• è obbligatoriamente assicurato all’AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un’attività lucrativa in Svizzera)
• esercita un’attività lucrativa salariata o indipendente
La richiesta dell’indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l’appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell’allegato 7 dell’ordinanza 3 COVID-19.
Nel caso in cui continui a versare il salario, l’indennità va al datore di lavoro.
Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.
Richiesta indennità di perdita di guadagno per il coronavirus